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Regolamento per l'utilizzo del parcheggio sicuro

I – NORME INTRODUTTIVE

  1. Il presente regolamento contiene le norme che disciplinano l’uso dell’area di parcheggio certificato dei mezzi di Truck Park Brescia Est. Il regolamento si trova esposto nel parcheggio stesso e pubblicato sul sito web truckparkbresciaest.it.
  2. L’area regolamentata è un parcheggio privato ad uso pubblico destinato alla sosta di veicoli pesanti, adibiti al trasporto di
  3. È fatto espresso divieto di entrata e parcheggio di auto e furgoni con peso inferiore a 35 quintali.
  4. Le norme di questo regolamento si applicano ai conducenti dei mezzi che usufruiscono dell’area sulla base del ritiro del tagliando di ingresso. I contraenti saranno in ogni caso tenuti a far rispettare le norme del regolamento alle persone da essi stessi introdotte nell’area di parcheggio sicuro e risponderanno personalmente di eventuali violazioni e/o

II   – FUNZIONAMENTO E USO DELL’AREA DI PARCHEGGIO MEZZI

Art.1 L’ingresso del veicolo nel parcheggio comporta accettazione del presente regolamento.

Art. 2 Il parcheggio certificato è aperto 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno. La sosta e la fermata sono ammesse nelle aree di parcheggio delimitate da barriere.

Art. 3 Il potenziale contraente è tenuto a ritirare il tagliando di ingresso al momento dell’accesso al parcheggio. In caso di mancata emissione del tagliando, egli è tenuto ad avvisare il personale addetto alla guardiania e l’Infopoint. Il tagliando con la registrazione della targa non può essere trasferito ad un altro veicolo per nessun motivo e autorizza lo spostamento del conducente dal parcheggio.

Art. 4 Per effetto del ritiro del tagliando si conclude un contratto avente per oggetto l’occupazione di uno stallo in un’area sicura senza custodia per mezzi pesanti Il tagliando convalidato, con la prova del pagamento del corrispettivo, è l’unico documento valido per l’uscita del veicolo e del conducente.

Art. 5 In caso di smarrimento del tagliando o di deterioramento tale da renderlo illeggibile, il contraente è tenuto ad esibire e sottoscrivere tutti i documenti disposti dalla società A4 Trading S.r.l., ai fini della sua identificazione personale e aziendale.

Art. 6 La prima ora all’interno del parcheggio certificato è gratuita. Entro la prima ora il cliente non accettando il presente regolamento potrà uscire dal parcheggio gratuitamente.

Art. 7 Ogni stallo deve essere utilizzato esclusivamente per il parcheggio di un solo veicolo a motore, compreso il suo rimorchio.

Art. 8 Il contraente è tenuto a parcheggiare il veicolo negli appositi spazi delimitati da strisce (stallo) ed a rispettare la segnaletica interna al parcheggio. All’interno del parcheggio vanno osservata tutte le norme che regolano la circolazione dei veicoli.

Art. 9 Non sono permesse soste sulle vie di transito e davanti alle entrate/uscite. La società A4 Trading S.r.l ha la facoltà di rimuovere i veicoli irregolarmente parcheggiati, addebitando le relative spese al contraente.

Art. 10 All’interno dell’area relativa al parcheggio certificato vige un regime di circolazione a senso unico; la marcia va effettuata a passo d’uomo, massimo 10 Km/h, e la distanza di sicurezza tra i veicoli deve essere mantenuta a 9 metri. Sono assolutamente vietati il sorpasso, le retromarce (ad eccezione delle eventuali manovre all’entrata o all’uscita dello stallo) e le inversioni di marcia.

Art. 11 È fatto divieto assoluto ai contraenti:

  1. di utilizzare fuochi;
  2. di bivaccare in qualsivoglia forma;
  3. di effettuare lo scarico ed il deposito nello stallo o nelle aree del parcheggio di oggetto di qualsiasi specie, in particolare se infiammabili;
  4. di effettuare rifornimento di carburante, di eseguire riparazioni, di lavare il veicolo, di ricaricare le batterie: in tali casi è infatti obbligatorio usufruire dell’area dedicata a tali servizi;
  5. di parcheggiare veicoli che presentino perdite di qualsivoglia liquido o sostanza dai serbatoi o da altre componenti o che presentino comunque difetti idonei ad arrecare danno al parcheggio. Nel caso si verificassero comunque tali eventi, il contraente ha l’obbligo di avvertire immediatamente il personale della guardiania e dell’Infopoint e i costi derivati dalla pulizia e dall’eventuale bonifica, compresa l’eliminazione di assorbenti (rifiuti speciali), saranno addebitati al contraente che li ha resi necessari;
  6. di parcheggiare, senza il preventivo ed espresso assenso della società A4 Trading S.r.l, veicoli sprovvisti di targa regolamentare o targa sostitutiva autorizza così come veicoli sprovvisto del tagliando di assicurazione obbligatoria;
  7. di fumare, ad eccezione delle aree dove ciò è esplicitamente consentito;
  8. di parcheggiare, senza il preventivo ed espresso assenso della società A4 Trading S.r.l, veicoli che trasportano animali vivi, carichi eccezionali e veicoli con carichi pericolosi (A.D.R.);

Art. 12 È possibile lasciare il rimorchio, anche senza motrice, all’interno del parcheggio ma solo dopo essersi recati all’Infopoint ed aver effettuato la sua registrazione.

Art. 13 Il contraente è tenuto a parcheggiare il veicolo con il freno a mano inserito e con porte e cofani bloccati, comunque, chiusi a chiave. È fatto assolutamente divieto al contraente di lasciare sui mezzi in sosta oggetti di valore, per i quali in ogni caso il gestore non è responsabile né in alcun modo tenuto ad obblighi di custodia o di risarcimento; altrettanto per gli animali, per i materiali infiammabili e per i materiali che possano costituire pericolo di danno a persone o cose.

Art. 14 Al fine di consentire il sollecito espletamento di qualsiasi operazione di parcheggio, il contraente ha l’obbligo di ottemperare alle eventuali istruzioni o richieste del personale della società A4 Trading S.r.l o della guardiania.

Art. 15 I veicoli frigoriferi parcheggiati negli appositi stalli situati nel parcheggio certificato non è consentito, per nessuna ragione, di tenere i motori del veicolo accesi.

III  – PAGAMENTO E FATTURAZIONE

Art. 16 La tariffa per l’uso degli stalli è quella esposta al pubblico all’entrata del parcheggio presso l’Infopoint. Sono esentati dal pagamento i mezzi di soccorso e delle Forze dell’Ordine.

Art. 17 Il pagamento del corrispettivo del parcheggio va effettuato tassativamente prima del ritiro del veicolo per l’uscita alle casse automatiche con denaro contante, carte di credito o bancomat oppure alla cassa centrale situata presso l’Infopoint, a mezzo di denaro contante, carte di credito o bancomat. Effettuato il pagamento, il tempo concesso al contraente per l’uscita dal parcheggio sicuro con il proprio veicolo è di 30 minuti. Trascorsi i tempi di tolleranza sopra indicati il Contraente sarà tenuto a presentare nuovamente il biglietto di pagamento ed effettuare un nuovo pagamento secondo la tariffa applicata a partire dal momento della scadenza del precedente. Il mancato pagamento del corrispettivo determina il diritto del gestore di trattenere il veicolo sino alla regolarizzazione.

Art. 18 La richiesta di fattura dovrà essere effettuata contestualmente al pagamento del corrispettivo presso la cassa centrale situata presso l’Infopoint.

Art. 19 Per l’applicazione delle franchigie di sosta gratuita previste dalle tabelle tariffarie è obbligatoria l’uscita dal parcheggio entro i limiti temporali prestabiliti ed è necessaria la vidimazione del ticket presso la cassa automatiche o presso la cassa dell’Infopoint. La permanenza nel parcheggio oltre i limiti temporali indicati nelle franchigie di sosta gratuita determinerà in ogni caso l’applicazione delle tariffe di sosta vigenti.

Art. 20 Fermo restando quanto previsto all’art. 12, in caso di violazione del presente Regolamento che comporti il mancato pagamento, totale o parziale, della tariffa dovuta per la sosta, verrà applicata una penale ex art. 1382 codice civile pari ad € 50,00, comprensiva del rimborso delle spese sostenute per l’accertamento dell’evasione tariffaria, salvi maggiori importi che risultassero comunque dovuti.

Il pagamento della penale potrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul c/c n. IT 96 Y 05387 54270 000042762237 intestato a A4 Trading S.r.l indicando il numero della penale e la targa dell’auto.

In caso di mancato pagamento spontaneo della penale ex art. 1382 codice civile nel termine di 10 giorni dal ricevimento della contestazione si procederà per il recupero giudiziale con aggravio di spese legali ed interessi al saggio legale sino all’effettivo pagamento.

IV  – DANNI

Art. 21 Le aree di parcheggio e le relative attrezzature devono essere utilizzate adottando la massima cura e diligenza; eventuali danni saranno riparati dal gestore e saranno oggetto di risarcitoria al responsabile. In nessun caso il gestore risponde dei danni causati dall’uso dell’area di parcheggio che sia in contrasto con le norme del presente regolamento.

Art. 22 Il gestore non risponde per il furto del veicolo ovvero di parti di esso e per il furto della merce e degli oggetti caricati sul veicolo;

Art. 23 L’utilizzo degli stalli non implica consegna né ricevimento in custodia del veicolo da parte di A4 Trading S.r.l.

Il Gestore non ha alcun obbligo di sorveglianza e custodia dei veicoli parcheggiati e, pertanto, non è responsabile per danni e furti consumati o tentati ai mezzi parcheggiati o, agli accessori degli stessi (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: CB, televisori, gomme di scorta, teloni, ecc.). Il Gestore non è responsabile per eventuali danni arrecati da altri utenti ai mezzi parcheggiati.

V  – OGGETTO DEL SERVIZIO

Art. 24 Presso il parcheggio sicuro è installato un sistema di videosorveglianza al solo fine di garantire la sicurezza e la salvaguardia del patrimonio aziendale del gestore e del contraente e di prevenire atti illeciti ed ogni forma di pericolo per l’incolumità delle persone. Le immagini vengono conservate esclusivamente dal personale addetto alla gestione del parcheggio riferibile alla società A4 Trading S.r.l e vengono cancellate dopo 30 giorni dall’avvenuta registrazione, salvo necessità di ulteriore conservazione disposta dal Responsabile del trattamento dati ai fini di documentare illeciti o fornire supporto per denunce o indagini delle Forze dell’Ordine. Le immagini sono consultabili solo dal personale addetto alla gestione del parcheggio per lo svolgimento delle attività di competenza.

VI  –RIMOZIONE VEICOLI

Art. 25 Il gestore ha diritto di rimuovere il veicolo a spese del contraente nel caso in cui:

  • Il veicolo sia carico di merce per la quale è preventivamente richiesta l’autorizzazione all’ingresso da parte del gestore e la stessa non sia stata richiesta e/o concessa;
  • Il veicolo non sia munito di assicurazione obbligatoria;
  • Il veicolo sosti sulle vie di transito e/o davanti alle entrate/uscite;
  • Il contraente abbia violato le norme di questo

Art. 26 Il contraente che intenda lasciare presso il parcheggio rimorchi o container senza le relative motrici ha l’obbligo di registrarsi presso l’Infopoint. Qualora il contraente non provveda alla registrazione di tale mezzo, il gestore si riserva di considerare il mezzo abbandonato e di applicarvi dei fermi ed una penale di € 100 per ogni mezzo oltre alla tariffa maturata.

VII – TUTELA DELLE PERSONE – TRATTAMENTO AI FINI AMMINISTRATIVI DEI DATI PERSONALI

  1. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (“Codice Privacy”) e del Reg. EU n° 679/2016 (“Regolamento”), entrambe le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a fare sì che tutti i rispettivi dati personali forniti direttamente dalle Parti contrattuali e comunque connessi con il presente atto saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti all’adempimento degli obblighi contrattuali e
  2. Il conferimento dei dati è necessario per l’assolvimento delle predette finalità ed in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.
  3. I dati saranno utilizzati dalle Parti solo con modalità e procedure necessarie al perseguimento delle finalità
  4. Tali dati personali potranno essere comunicati ed enti pubblici e/o privati, in Italia ed all’estero, competenti e titolati rispetto a quanto oggetto del presente contratto per le medesime finalità di cui al punto 1. I soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali sono i responsabili e gli incaricati da questi ultimi autorizzati a compiere le operazioni di trattamento necessarie o comunque connesse agli adempimenti gestionali e amministrativi del presente contratto. I predetti dati non saranno oggetto di diffusione.
  5. Entrambe le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che, in relazione al trattamento dei dati personali di cui al presente articolo, esse hanno il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che le riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici. Le parti hanno inoltre il diritto di aggiornare, rettificare, integrare, cancellare ed opporsi al trattamento dei propri dati personali, nonché tutti gli altri diritti riconosciuti dagli articoli 15-22 del Regolamento.
  6. Il titolare del Trattamento è A4 Trading S.r.l., contattabile tramite la casella di posta direzione@a4trading.it; il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile attraverso la casella e-mail responsabileprotezionedati@a4holding.it.

 

In caso di emergenze è possibile contattare l’Infopoint di Truck Park Brescia Est al numero +39 030 2040311.